DIAGNOSI ENERGETICHE (DLGS 102/2014)

DIAGNOSI ENERGETICHE (DLGS 102/2014 recepimento della DIRETTIVA 2012/27/UE)

Lo STUDIO TECNICO esegue AUDIT / DIAGNOSI ENERGETICHE

Maggiori informazioni / preventivi CONTATTI

La DIRETTIVA 2012/27/UE, in riferimento agli obbietti del 20/20/20 “ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020” e,

 

 

 

 

alla prossima “tabella di marcia” verso l’abbassamento emissioni di carbonio entro il 2050 “-80-95% di gas serra rispetto al 1990”,

ha evidenziato, nelle ristrutturazioni di immobili o “parco immobiliare” esistente, il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico finalizzate agli obbietti del “20/20/20” e “Roadmap 2050”.

In questo frangente, le Diagnosi Energetiche rappresentano uno strumento necessario per delineare i consumi reali e procedere a favorire gli interventi migliorativi sul sistema “Edificio/Impianto” per ridurre i consumi energetici.

Cos’è una DIAGNOSI ENERGETICA e chi la esegue? (Fonte ENEA)

La DE (Diagnosi Energetica) è lo strumento più qualificato per analizzare il quadro della gestione energetica di un’attività (industriale, servizi, primario e terziario) e/o Privata e/o Condomini.

In estrema sintesi, mette in evidenza il livello di efficienza della gestione, partendo dall’analisi dei flussi energetici / consumi significativi per individuare:

  • Le fasi di processo e le macchine più energivore (ad alto consumo di energia);
  • I possibili recuperi e le opportunità di applicare tecnologie di risparmio energetico più attuali e/o innovative;

Le Diagnosi Energetiche vengono eseguite da Professionisti nel campo energetico – tra gli altri in particolareAUDITOR ENERGETICI o, “persone fisiche che eseguono diagnosi energetiche” ai sensi della UNI CEI EN 16247-5.

Schema tipo Diagnosi Energetica:

Criteri minimi DIAGNOSI ENERGETICHE? (Fonte DLGS 102/2014)

A chi si applica l’OBBLIGO delle DIAGNOSI ENERGETICHE previste dal DECRETO 102/2014?

(Fonte DLGS 102/2014 – art.8 comma 1-19)

La Diagnosi Energetica è utili in generale per analizzare un quadro o i consumi energetici reali e offrire “spunti” di miglioramento energetico dell’intero “sistema” sia edilizio, sia impiantistico.

Per quanto concerne il SETTORE TERZIARIO, l’ARTICOLO 8 del Decreto 102/2014 obbliga quanto segue:

In particolare, le Aziende, per i primi 4 anni – in occasione della prima Diagnosi Energetica – NON hanno l’obbligo di installare un sistema di misurazione dedicato per controllare i consumi.

Che cosa si intende per "GRANDI IMPRESE"? (Fonte ENEA "definizioni")

Che cosa si intende per "IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA"? (Fonte DM 5-4-2013 art.2)

Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

  • Abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
  • Il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento;

Il DL 83/2012 articolo 39, per le Imprese di cui sopra, prevede una revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico; Regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica.

La rideterminazione degli oneri generali di sistema è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto tra il costo effettivo dell'energia utilizzata e il valore del fatturato (rapporto > 2%).

Sanzioni per le GRANDI IMPRESE e CONDOMINI (Fonte DLGS 102/2014 – art.16)