RIFORMA DEL CATASTO FABBRICATI
Il testo fondamentale per la riforma del catasto è la legge 11 marzo 2014, n. 23 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu’ equo, trasparente e orientato alla crescita, scaricabile QUI
Nello specifico: Art. 2 della Legge n. 23/2014 relativo alla revisione del catasto fabbricati, scaricabile QUI
(Fonte: Ediltecno)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 della legge sulla delega fiscale (legge n. 23 dell’11 marzo 2014), la riforma del catasto fabbricati parte ufficialmente.
La riforma del catasto fabbricati fabbricati è contenuta nell’articolo 2 della legge sulla delega fiscale e si basa sui sei punti cardine che riepiloghiamo qui di seguito:
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Rendita catastale
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Valore patrimoniale degli immobili
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Federalismo catastale
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Immobili storici
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Stime dirette per le unità a desinazione speciale
RENDITA CATASTALE
La rendita catastale nel Nuovo Catasto algoritmico sarà calcolata a partire dal dato dei valori di locazione annui espressi al metro quadrato, forniti dai dati che produce periodicamente l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Questo dato, moltiplicato per la superficie dell’unità immobiliare e corretto da un coefficiente che tenga conto delle spese di manutenzione, disposizioni di legge per adeguamenti tecnici, assicurazioni, ecc. fornirà la nuova rendita catastale.
VALORE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI
Un altro elemento di rottura con il passato operato dal Nuovo Catasto sarà l’aggancio del valore patrimoniale al valore di mercato reale dell’immobile.
Anche in questo caso l’algoritmo partirà dal dato base del valore di mercato al metro quadrato modificato per una serie di coefficienti quali, ad esempio, l’affaccio, la presenza di riscaldamento centralizzato o autonomo, l’anno di costruzione, presenza o assenza dell’ascensore, ecc.
Il dato emendato così ottenuto, moltiplicato per la superficie dell’unità immobiliare, fornirà il nuovo valore patrimoniale.
FEDERALISMO CATASTALE
La riforma del Nuovo Catasto Fabbricati sfrutterà il c.d. “Federalismo Catastale”, ossia un coinvolgimento dei Comuni italiani che forniranno all’Agenzia delle Entrate i dati che quest’ultima non è in grado di reperire con facilità e rapidità.
Una sperimentazione in tal senso si sta già osservando per alcuni Comuni importanti, come Torino e Genova. In pratica, gli enti locali forniranno informazioni come l’esposizione, l’affaccio e lo stato di manutenzione degli immobili.
IMMOBILI STORICI
L’aumento delle rendite catastali e del valore patrimoniale degli immobili storici (categoria catastale A/9) non provocherà la perdita dei benefici di cui godono a oggi, purché tali immobili non siano sfruttati a livello commerciale.
Per tutti quegli edifici di pregio storico e artistico per i quali è ipotizzabile la generazione di un reddito commerciale, invece, deciderà la Commissione finanze della Camera quando la discussione del Nuovo Catasto approderà sui banchi nell’ambito del DDL sulla delega fiscale.
STIME DIRETTE PER LE UNITA' A DESTINAZIONE SPECIALE
Forse l’elemento che per l’implementazione del Nuovo Catasto richiederà più tempo.
Infatti, per tutti i casi in cui l’applicazione degli algoritmi non potrà essere automatica (casi speciali di immobili a destinazione speciale) sarà necessario produrre un ingente numero di stime dirette, per formare un database significativo in grado di agganciare valori patrimoniali e realistiche rendite catastali.
AGENZIA DELLE ENTRATE - Pratiche Catastali Esclusivamente Telematiche a decorrere dal 1° Giugno 2015
Con il Provvedimento n. 35112 dell'11 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha reso obbligatoria la trasmissione telematica per la presentazione degli atti di aggiornamento utilizzando il modello unico informatico catastale (MUIC). Gli atti di aggiornamento interessati riguardano:
- dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
- dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;
- dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, compresi i beni comuni, e relative variazioni;
- tipi mappali;
- tipi di frazionamento;
- tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
- tipi particellari