LAVORI IN QUOTA e LINEE VITA: OBBLIGO INSTALLAZIONE ANCHE IN EMILIA ROMAGNA - AGGIORNAMENTO al 16-01-16

In base all'Art. 107 del D.LGS. 81/2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - per "Lavori in quota"si intendono attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di una caduta da una quota posta ad altezza > (superiore) di 2 metri rispetto ad un piano stabile.

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Con la delibera di Giunta n. 699 del 15 giugno 2015, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione, periodico (parte seconda) n. 154 del 1 luglio 2015, è stata approvato il nuovo Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile a seguito di una sostanziale revisione.

In particolare, dalla Delibera di Giunta si estrapolano i seguenti articoli:

 

3. Ambito di applicazione

3.1

Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati nei casi di:

  1. interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
  2. interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
  3. interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.

3.2

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente atto di indirizzo e coordinamento: 

  1. le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
  2. le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.

4. Adempimenti

4.1

Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il committente dei lavori, provvede: 

  1. per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), di cui all’art. 7 comma 4 della L.R. n. 15/2013, a presentare l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, di cui al successivo punto 6 allegandolo, rispettivamente, alla richiesta di conformità edilizia e di agibilità o alla comunicazione di fine lavori. 
  2. per gli interventi relativi alle opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale o comunale l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è allegato al progetto definitivo. 
  3. per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n. 15/2013, e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, a conservare l’Elaborato tecnico.

4.2

Nel caso l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, o si trovi in zona di tutela paesaggistica o sia sottoposto a tutele derivanti da normativa comunale, i dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti.

4.3

L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del “fascicolo” di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08.

4.4

L’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 della presente norma, redatto da un tecnico abilitato, deve essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo e, da questi conservato.

4.5

Il proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi da effettuarsi sulla copertura o sulla FVCM successivamente all'installazione dei dispositivi permanenti deve mettere a disposizione l’Elaborato tecnico ai soggetti interessati.

4.6

L’Elaborato tecnico deve essere aggiornato da un tecnico abilitato in caso di interventi che riguardano la copertura o le FVCM o quando intervengono variazioni che modificano le modalità d'uso dei dispositivi permanenti e dei sistemi ad essi collegati per la protezione contro le cadute dall'alto.