EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA
INTERVENTI EDILIZI
INTERVENTI EDILIZI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - EMILIA ROMAGNA
NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICHE, RISTRUTTURAZIONI "IMPORTANTI" EDIFICI ESISTENTI
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Aggiornamento al 01/06/2016
La Regione Emilia Romagna, con il DLGS 967/2015 del 20/7/2015 “Approvazione dell’atto di coordinamento regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”, ha recepito le disposizioni presenti nella LEGGE 90/2013 “disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia”.
In particolare, nel DLGS 967/2015 per gli interventi edilizi riguardanti NUOVE COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI e RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE e RISTRUTTURAZIONI, vige l’obbligo – dalla data in vigore del presente Decreto – di "perseguire" determinati REQUISITI MINIMI di prestazione energetica in relazione alla tipologia d'intervento ed in base all'ALLEGATO 2 del Decreto.
Dalla data di approvazione del Decreto. il Legislatore - in base all’Art.3 comma 2 “Ambito e Applicazioni” -, ha suddiviso gli interventi in:
- EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE o SOTTOPOSTI A DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE;
- EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE"IMPORTANTI" che interessano una supericie > del 25% della complessiva superficie dell'involucro edificio esistente. In particolare:
- RISTRUTTURAZIONE DI PRIMO LIVELLO: Supericie d'intervento > del 50% (incluso rifacimento impianti termici e di climatizzazione) della complessiva superficie dell'involucro esistente;
- RISTRUTTURAZIONE DI SECONDO LIVELLO: Superficie d'intervento tra il 25% e il 50% (con eventualmente rifacimento impianti termici e di climatizzazione) della complessiva superficie dell'involucro esistente;
- EDIFICI ESISTENTI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA che interessano una superficie tra il 10% e il 25% (e/o con eventualmente rifacimento impianti termici e di climatizzazione) della complessiva superficie dell'involucro esistente;
Sempre lo stesso Decreto, all’Art.4 “Esclusioni”, ha definito quali casi sono da ritenersi ESCLUSI dall’obbligo dei requisiti minimi di prestazione energetica:
In relazione alle ESCLUSIONI, è bene soffermarsi sul Comma 4 ove, specifica quali interventi - in particolare - sono da ritenersi esclusi dall'obbligo:
- Manutenzione Ordinaria;
- Rifacimento di Tinte interne/esterne;
- Interventi su una superficie < al 10% dell’interno superifcie complessiva "riscaldata" o "involucro".
Di seguito lo "stralcio" del Comma 4:
TABELLA RIEPILOGATIVA CASI E REQUISITI: EDIFICI NUOVI, RISTRUTTURAZION e AMPLIAMENTI
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Lo STUDIO TECNICO è disponibile a valutare gli interventi da eseguirsi e, predisporre la documentazione (Relazione Tecnica, Progetto, Attestato di Qualificazione Energetica...ecc...) da allegare OBBLIGATORIAMENTE ai titoli abilitativi e/o comunicazioni di inizio lavori da presentare in Comune.
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