DISPOSIZIONI PER USO FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

PROMOZIONE DELL’USO DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER)

Il DECRETO LEGISLATIVO 28/2011 - attuazione della DIRETTIVA 2009/28/CE - sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” specifica gli OBBLIGHI per i NUOVI EDIFICI o GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI in tema fonti rinnovabili. 

  • Gli interventi di installazione di impianti “solare termico” sono considerati ad edilizia libera, previa Comunicazione dell’Inizio (CIL) Lavori all’Amministrazione Comunale.
  • Gli interventi di installazione di impianti “Fotovoltaici” previo Segnalazione di Inizio Attività (SCIA).

Sotto una stralcio dell’ALLEGATO 3 del Decreto 28/2011 RECANTE gli OBBLIGHI per i NUOVI EDIFICI o gli EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI:

Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il CONTEMPORANEO rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS) e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria (ACS), il riscaldamento e il raffrescamento”.

Nei casi di IMPOSSIBILITA’ tecnica nell’installazione di impianti FER e/o ottemperare agli obblighi di integrazione impianti a fonti energetiche rinnovabili – come da Decreto – in fase di presentazione pratica edilizia, deve essere precisata la motivazione per la NON ottemperanza sulla relazione tecnica.

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