L’articolo 100 comma 6 del RUE di Blogna permette di sanare, a tutti gli effetti amministrativi e senza applicazione delle relative sanzioni, alcuni abusi edilizi di minore importanza.
Questo è possibile solo a condizione che tali interventi NON abbiano comportato:
-
Aumento di superficie utile;
-
Alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione;
La prescrizione ha efficacia qualora siano trascorsi dieci (10) anni dall’ultimazione degli interventi edilizi abusivi.
Il termine di prescrizione è fissato i cinque (5) anni per le opere abusivamente eseguite riconducibili alla Manutenzione Straordinaria.
La procedura non puo’ essere applicata autonomamente ma deve essere collegata a dia, CIL o Scheda tecnica/agibilità a seconda dei casi. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione di questa prescrizione deve essere dimostrata con specifica documentazione così come indicata nello stesso articolo 100 comma 6.
Si riporta sotto, lo stralcio RUE dell'articolo 100 comma 6:
"6. Abusi minori.
Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni.
Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di anni 5. L’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con documentazione probatoria per gli altri casi.
La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali; l’esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere dimostrata con specifica documentazione.
La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a condizione che sia stato ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004; l’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà.
È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge."